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Scanno, esiste la incompatibilita’ tra consigliere e socio di societa’?

Scanno, uno dei temi piu’ gettonati sembra essere quello del conflitto potenziale tra un consigliere comunale e l’interesse della collettivita’.

La norma infatti, al fine di garantire una corretta e equilibrata Amministrazione, ha previsto precisi requisiti per  i consiglieri comunali.

Siamo consapevoli della complessita’ della materia tuttavia al fine di fare un minimo di luce in proposito, con l’ausilio della rete, abbiamo preso in considerazione un caso tipico (che accludiamo integralmente in calce) di un consigliere che ricopre il ruolo di socio in una libreria che lavora con il Comune.

Dall’esame di tale caso emergerebbe che è prevista l’incompatibilità alla carica di consigliere comunale di chi ricopre ruoli di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento.

Nel caso invece ricopre il ruolo di socio la questione deve essere posta all’attenzione del Consiglio Comunale che procede alla contestazione delle  cause di inelegibilita’ ed incompatibilita’  secondo quanto previsto dalla norma (art. 69).

Art. 69 – Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.

2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

INCOMPATIBILITA’ (caso)

Sussiste una causa di incompatibilità, ex art. 63, comma 1, n. 2, dlgs 267/2000, tra la carica di Consigliere comunale e quella di socio di una libreria privata, fornitrice di libri per le scuole elementari, destinataria di un contributo comunale (cedole librarie)?

La questione va esaminata alla luce della citata norma del Tuel, laddove è prevista l’incompatibilità alla carica di consigliere comunale di chi, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte direttamente o indirettamente in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse del comune.

In proposito, la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito come la norma sia volta a evitare il pericolo di deviazioni nell’esercizio del mandato da parte degli eletti e il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l’interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell’ente che gestisce il servizio e l’interesse che deve tutelare in quanto amministratore del comune che di quel servizio fruisce.

La Suprema corte ha più volte affermato che l’art. 63 citato, nello stabilire la causa di incompatibilità di interessi («non può ricoprire la carica») ivi prevista e rilevante nella fattispecie, pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice, concorrente condizione: la prima di natura soggettiva, la seconda di natura oggettiva.

Sul piano soggettivo, «è necessario che il soggetto, in ipotesi incompatibile all’esercizio della carica elettiva, rivesta la qualità di «titolare» (per es., di impresa individuale), o «di amministratore» (per es., di società di persone o di capitali: cfr. il n. 1 del medesimo comma ove si parla più ampiamente, sia pure ad altri fini, di «amministratore di ente, istituto o azienda»), ovvero di «dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento». [cfr. Cass. civile, sent. n. 11959 dell’8 agosto 2003, sez. I, ord. N. 550 del 16 gennaio 2004].

L’ampia formulazione della norma, per un verso, dimostra che le menzionate qualità soggettive devono risolversi in poteri di gestione e/o di decisione, per altro verso legittima il ricorso a una eventuale interpretazione estensiva della disposizione. Dal punto di vista oggettivo, l’amministratore locale, «rivestito di una delle predette qualità, può considerarsi incompatibile, in quanto abbia parte in appalti nell’interesse del comune». L’espressione «avere parte» è qui usata per indicare una contrapposizione tra l’interesse particolare del soggetto, in ipotesi incompatibile, e l’ interesse del comune, istituzionalmente generale, quindi una situazione di potenziale conflitto rispetto all’ esercizio imparziale della carica elettiva.

Nella fattispecie in esame, la questione rappresentata dall’eventuale incompatibilità con la carica elettiva per il socio di una libreria privata, fornitrice di libri per le scuole elementari, destinataria di contributo comunale, deve essere posta all’attenzione del Consiglio comunale, onde evitare pregiudizi all’ente, nel pieno rispetto della normativa volta a garantire il legittimo espletamento della carica elettiva. Ciò, in conformità al principio generale secondo cui ogni organo collegiale delibera sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti; la verifica delle cause ostative all’espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall’art. 69 del dlgs 267/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.

Scanno, esiste la incompatibilita’ tra consigliere e socio di societa’?ultima modifica: 2018-10-23T19:12:12+02:00da
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