Indiscrezioni peraltro non supportate da atti pubblicati sul sito istituzionale che allo stato, sul merito, sono limitate alle indicazioni fornite con la delibera di
Ma vediamo che cosa prevede la legge (art. 86 del tuel) in questi casi!!!
Come si evince nella norma di seguito riportata l’Organo Straordinario di Liquidazione deve sostanzialmente assolvere ai seguenti compiti:
- rilevare, gestire e liquidare i debiti pregressi;
- acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili per risanare l’Ente anche mediante alienazione dei beni patrimoniali.
Allo stato nessuno di detti punti è stato portato a termine restando peraltro ancora da comunicare l’ammontare effettivo del debito.
Nel merito, peraltro, l’OSL nell’ambito della citata proroga, concessa quando era trascorso oltre un anno dal primo avviso pubblico, ha precisato che la somma delle richieste di credito avanzate dai fornitori era notevolmente inferiore a quanto previsto e nei successivi atti pubblicati si evidenziava la bocciatura di talune richieste pervenute.
Insomma sin qui la situazione non è coerenete con le voci anzi!!!
Art. 86 (Attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione) 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla: a) rilevazione, gestione e liquidazione dell'indebitamento pregresso; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali. 2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, lettera a), l'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione dell'indebitamento mediante la ricognizione dei residui passivi e la formazione della massa passiva, includendo nella stessa i debiti di bilancio e quelli fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'articolo 37. L'organo straordinario include nella massa passiva anche i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 1, ed e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali in atto. 3. Al fine di assicurare il completo risanamento dei debiti pregressi dell'ente locale dissestato l'organo straordinario di liquidazione, in deroga alle norme vigenti e ferme restando le responsabilita', inserisce nella massa passiva con motivata deliberazione: a) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale; b) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale. 4. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva ed alla acquisizione alla stessa di residui da riscuotere, di ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, di proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile, dell'eventuale contributo dello Stato di cui all'articolo 89 e di altre entrate. 5. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese. 6. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.