Pubblicazione albo… ecco le regole…

images.jpgUN PO’ DI CORRETTEZZA.

LA LEGGE PRESCRIVE PRECISE REGOLE!!!!!

Pubblicità atti Pubblica amministrazione – Albo Pretorio online

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

L’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il termine in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale è stato prorogato al 1° gennaio 2011 dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web dell’amministrazione, oltre a confermare la volontà di modernizzare l’azione della Pubblica Amministrazione afferma la volontà di intraprendere un diverso canale di comunicazione e  interazione con i cittadini tutti.

Si pensi che la pubblicità degli atti contempla molteplici aspetti di natura differente, tra i quali citiamo:

  • presupposto per l’efficacia dei provvedimenti;
  • l’espressione di comunicazione delle attività tradizionali;
  • l’adempimento di specifici obblighi previsti dal legislatore;
  • la conformità con le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
  • le specifiche prescrizioni d’origine statutario, previste dalle singole amministrazione;
  • la disciplina in tema di tutela della riservatezza (Codice della Privacy).

La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce, quindi, l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

E’ a conoscenza, Signor Sindaco, che in passato ed ancor più il 2 aprile risultano pubblicati atti in modo irrituale, anzi illegale, tanto da inficiarne la validità della pubblicazione?

Ci chiediamo e chiediamo al Signor Sindaco del Comune di Scanno:

Perché continuano ad essere “pubblicati” atti senza che venga allegato il relativo provvedimento? La pubblicazione non comporta forse che il provvedimento stesso sia reso noto all’esterno?

Esiste effettivamente l’atto oppure è soltanto nella mente di chi lo avrebbe dovuto adottare? Signor Sindaco, forse Lei ben conosce quale tipo di reato penale si configura in una eventuale (e non auspicabile!) situazione descritta (atti non ancora compiuti, ma pubblicati!!!);

Perché tutti gli atti non vengono pubblicati in formato .pdf, con la scannerizzazione del provvedimento (delibera, determina, ecc.) originale, con le firme autografe, come avviene in molti comuni e come dovrebbe avvenire anche nel nostro, se si vuole rispettare la legge?

Perché le determinazioni del Ragioniere Comunale sono sempre incomplete e lacunose?? Non vengono mai riportati i capitoli di bilancio per conoscere a cosa viene imputata la spesa. Non viene data contezza delle corrette procedure di conferimento degli incarichi. Non si descrivono correttamente tutti i dati (giorni, riunioni, ecc) per il rimborso degli oneri ai vari datori di lavoro (Ferrovie dello Stato, Magneti Marelli, ecc.). Ed ancora altro.

Signor Sindaco. Se l’Albo Pretorio del Comune di Scanno non si dovesse adeguare correttamente alla legge, saremo costretti a segnalare le inadempienze agli Organi Superiori.

….

Art. 32.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Pubblicazione albo… ecco le regole…ultima modifica: 2011-04-03T15:00:00+02:00da vivrescanno
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