Nel rimandare al documento, di cui al citato link, per maggiori dettagli in proposito riepiloghiamo di seguito i passi salienti.
Il ministero essenzialmente precisa che nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti le disposizioni applicative sulla parità di genere non hanno
Sottolinea poi che la normativa va letta tenendo conto delle modifiche apportate nel 2003 all’articolo 51 della Costituzione (legge costituzionale n.1/2003); con le quali infatti viene riconosciuta dignità costituzionale alla parità di genere tra donne e uomini.
Peraltro, nel caso di nomina a tale scopo di assessori esterni occorre effettuare una preventiva attività istruttoria. Cita al riguardo una sentenza del Tar Abruzzo (n.105 del 2019) che ha accolto un ricorso contro una nomina di giunta senza aver effettuato “…la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile anche tra cittadini al di fuori dei componenti dell’organo consiliare…”.
L’articolo 51 della Costituzione
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Testo del disegno di legge di revisione costituzionale n.1583 Camera
All’articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Repubblica promuove, a tale fine, le pari opportunità tra donne e uomini”
Relazione al disegno di legge n. 1583 Camera