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LA GIURISDIZIONE SULL’EQUILIBRIO DI BILANCIO IN CASO DI DISSESTO

I primi commenti sul conflitto di giuristizione sulla sentenza riguardante il dissesto finanziario che sembra non trovare pace.   Una sentenza che certamente farà ancora discutere.

Per quel che concerne la situazione scannese ci pare rilevante un passo della sentenza dove la SS.RR che da una parte rivendica la giuristizione sotto il profilo “contabile” e dall’altra “rimanda” al Giudice Amministrativo la verifica se le doglianze riguardano la contabilità ovvero i vizi del provvedimento che “eventualmente andrà riemesso depurato delle illegittimità” (SENTENZA).

DIRITTI &CONTI

Ricordiamo che il giudice Amministrativo sin qui ha assunto le proprie  decisioni senza mai entrare sugli aspetti contabili ma esclusivamente ribadendo un principio consolidato (peraltro richiamato dalla stessa SS.RR) che vuole che il dissesto non possa essere una scelta “discrezionale”  ma è vincolata a precisi presupposti di legge. Principio che non è stato rispettato dal Consiglio Comunale con la dichiarazione di dissesto del 6 dicembre 2020.  Un principio che la Corte dei Conti Sezione Autonomie ha tradotto in “linee guida per le sedi giuristituzionali” nella delibera n. 2 del 2012 (anch’essa richiamata).

Nei prossimi giorni, sulla base di quanto deciso dalla SS.RR, verificheremo puntualmente la presenza o meno di eventuali vizi del provvedimento demandati alla giustizia amministrativa.

 

 

LA GIURISDIZIONE SULL’EQUILIBRIO DI BILANCIO IN CASO DI DISSESTOultima modifica: 2020-11-14T19:18:08+01:00da
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