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Il Prefetto … ruolo fondamentale a garantire il regolare svolgimento delle attività degli Enti locali..

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Anche dopo la riforma cd. Bassanini il Prefetto (clicca qui per il dettaglio) ha mantenuto compiti fondamentali a garantire la legittimità degli atti prodotti dall’amministrazione attiva.

Siamo fiduciosi in un suo intervento per porre fine alle ricorrenti anomalie denunciate….

 

2.2. (Segue: b) le singole ipotesi di controllo sugli atti ancora vigenti). La prima ipotesi è quella del controllo prefettizio (art. 135). Il Prefetto – nell’esercizio dei suoi poteri o di quelli a lui delegati dal Ministro dell’Interno – può infatti richiedere ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge in due specifiche ipotesi: 1) quando vi è fondato motivo di ritenere che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita’ di realizzazione di opere e lavori pubblici; 2) quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni.
La seconda ipotesi è rappresentata dal controllo sostitutivo a livello regionale (art. 136). In particolare, il CO.RE.CO. od il difensore civico regionale possono nominare un. commissario ad acta, affinchè questi, entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico, provveda in vece degli enti locali, quando si siano verificate a monte le tre seguenti condizioni (contestuali e non alternative): a) l’ente locale ha l’obbligo per legge di compiere un certo atto; b) l’ente è già stato invitato a provvedere entro congruo termine; c) nonostante la diffida, l’ente continua a ritardare od omettere di compiere l’atto. Preme peraltro ricordare che il commissario ad acta è un soggetto di natura amministrativa che riceve poteri straordinari in casi specifici di legge (due esempi sono appunto qui forniti dall’art. 136 e dal successivo art. 137) e che interviene in via sostitutiva (cioè, si sostituisce alla P.A. e compie proprio quell’atto alla cui emanazione la stessa era obbligata ma che è stato oggetto di indebito e procrastinato inadempimento).
Meccanismo assolutamente simile si rinviene nella terza ipotesi, vale a dire nel caso del controllo sostitutivo del Governo (art.137). Qui, è il Presidente del Consiglio dei Ministri a nominare un commissario ad acta. Cambiano, anche se di poco, i presupposti: a) l’ente locale dev’essere inadempiente nello svolgere una propria funzione; b) l’ente è già stato invitato dal Pres. Consiglio a provvedere entro congruo termine; c) nonostante la diffida, l’ente continua a ritardare od omettere di compiere l’atto; d) l’inadempimento dell’ente locale pone lo Stato italiano in una situazione d’infrazione comunitaria ovvero provoca un pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali.
Quarta ed ultima ipotesi è quella dell’annullamento straordinario di cui all’art. 138. Il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, ha facoltà di annullare – in qualunque tempo – gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Tale annullamento straordinario avviene (d’ufficio o su denunzia) sentito il Consiglio di Stato e con decreto presidenziale.

Il Prefetto … ruolo fondamentale a garantire il regolare svolgimento delle attività degli Enti locali..ultima modifica: 2011-09-12T14:34:00+02:00da
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