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La nostra scuola,si quella delle demolizione della scala ;all’ attenzione della stampa , delle aule del Tribunale sia civile che penale, Magistratura contabile, tecnici e professori anche universitari chiamati al capezzale del grande malato ,presenta ancora segni dell’ influenza stagionale. Esporre ancora i nostri ragazzi, si quelli che saranno i giovani del domani;che daranno continuità alla nostra comunità come uomini formati non è cosa ben fatta. Ci chiediamo come giudicheranno il nostro operato dopo i microtrauma sofferti per via delle molteplici circostanze non positive di cui sono stati oggetto nel passato e forse continueranno ad esserlo anche nel prossimo futuro . Per tutte val ben ricordare lo sciopero a cui parteciparono in una fredda mattina del gennaio 2008 (se ben ricordiamo!)organizzati in fila con lo sguardo incerto ,verso il Comune .Dal loro sguardo sperduto o lasciavano trasparire incertezze e disagi!!!Allora non versava come oggi la scuola nella insicurezza ? Insicura ieri, insicura oggi ? Tutti siamo chiamati a riflettere sul perché di comportamenti diversi ! Solo cosi potremo crescere in democrazia liberale!! Nessuno dimentica quanti disagi questi nostri ragazzi hanno dovuto subire per I continui spostamenti e cambiamenti di strutture( e ce ne sono stati molti !) e nessuno giammai si è posto questo interrogativo:E loro cosa ne pensano? Se si vorremmo conoscerlo anche noi!
I recenti accadimenti infatti risvegliano gli interessi per una storia che riguarda tutto il paese ,non ancora sopita . E chi ce la ricorda? Ce la ricordano due lettere pervenute al nostro Comune datate 18 febbraio 2011 e scritte dal Ministero dell’Interno- Comando Provinciale Vigili del Fuoco – L’Aquila. Nelle due comunicazioni, che non danno assicurazioni sulla sicurezza e legittimità dell’utilizzo della struttura, cosa rileviamo per sintesi:
Nella prima lettera , che contiene anche il verbale di accertamento, si conclude nel comminare al Sindaco del nostro Comune due sanzioni , con comunicazione alla Procura della Repubblica di Sulmona . Con queste son tre le sanzioni comminate per le medesime ragioni. La prima fu di € 2-500,00 se ricordiamo bene. Le ultime due invece sono cosi comminate :
A- Illuminazione di sicurezza –Art 64 comma 1 del D.lgs 09/04/2008 n-81 e successive modifiche ed integrazioni,di cui al D.lgs 03/08/2009 n.106.sanzionata dall’art.68 comma 1 lettera b)
B- Segnaletica si sicurezza- Art.163 del D.lgs 09/04/2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs n .81 e successive modifiche ed integrazioni , di cui D.lgs 03/08/2088 n.106,sanzionata dall’art. 106 comma 1 lettera a)-
Nota: per completezza dell’informazione le pene previste sono le seguenti:
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violazione di cui all’art.68 lettera( a): arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2500,00 a € 6400,00 ridotta ad ¼ se estinta entro trenta giorni dalla notifica;
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violazione di cui all’art.165 lettera ( b) : arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.800,00 ridotta ad ¼ se estinte entro il termine di giorni trenta dalla notifica.
Le domande a questo punto sorgono qui spontanee:
Chi pagherà , entro i 30 gg la somma di € 2.225 ossia 1/4 del massimo delle due sanzioni insieme ?
Chi ha pagato la sanzione precedente?
I Gestori del bilancio Comunale ossia il Funzionario dell’area finanziaria sa che in caso del genere la legge prevede anche soggettive responsabilità?
Da canto nostro possiamo solo suggerire con spirito liberale e di collaborazione ,che un passaggio presso il Sindaco Revisore che è retribuito da noi(Cittadini) o presso la Corte dei Conti che pure è a tutela delle nostre risorse , non guasterebbe!
E la nostra collaborazione non può che finire col suggerimento!!!
La vicenda, purtroppo, continua nostro malgrado , con la seconda lettera qui annunciata. Per ragioni di Sintesi la racconteremo per stralci i più salienti, e al tempo stesso anche preoccupanti :
….. omissis……
“Nel corso del sopralluogo sono state rilevate delle difformità di cui Dlgs 09/042008n.81relative all’illuminazione e segnaletica di sicurezza ,per le quali sono state fatte delle prescrizioni ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente ai sensi del D. Legs.19/92/1994n.758, informando nel merito L’Autorità Giudiziaria di Sulmona –
Per il resto si è potuto constatare che la scala di sicurezza esterna è conforme al progetto approvato di cui alla nota 4458 del 15/03/2010 e la stessa è da ritenersi equivalente alla precedente a prova di fumo interna come previsto dal DM 26/08/1992 punto 5.2,inoltre alla scala si accede attraverso filtro a prova di fumo”
….omissis……
“ Non sono state rilevate particolari ulteriori carenze per quanto riguarda le misure di sicurezza antincendi (ad eccezione di quanto rilevato nell’ambito del citato provvedimento ai sensi del D.lgs 758/94),tuttavia la documentazione agli atti di questo Comando oltre che carente in merito ad alcune certificazioni sugli impianti ecc. previste dal D.M.04/05/41998, non risulta completamente corrispondente con la stato dei luoghi riscontrati…”
Per i motivi di cui sopra, non è possibile rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi e tanto meno la D.I.A ( di cui alla richiesta acquisita agli atti con prot. 21118 del 30/12 /2010 ). Pertanto Codesto Comune, come già comunicato con nota 4458 del 15/03/2010, dovrà procedere alla regolarizzazione della attività ai fini della prevenzione incendi ai sensi e secondo le procedure di cui al D.P.R. 37 del 12/01/1993 E D.M. 04/05/1998.
A tal fine dovrà essere presentata richiesta di parere di conformità allegando il progetto redatto in base allo stato dei luoghi attuali, nei tempi tecnici strettamente necessari per la preventiva approvazione di questo Comando e per il successivo sopralluogo di verifica, al fine del rilascio dl Certificato Prevenzione Incendi.
Tanto si comunica per l’adozione dei relativi ed urgenti provvedimenti di competenza, significando che l’attività in argomento rientra tra quelle elencate nel D.M. 16/02/1982 soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ; art. 3 del D.P.R. n.37 del 12/01/1998 stabilisce che l’acquisizione dello stesso certificato ovvero il rilascio della D.I.A (dichiarazione Inizio Attività) costituiscono ai soli fini Antincendi il nulla osta all’esercizio dell’attività “
f.to dal COMANDANTE PROVINCIALE :Dott.Ing. Eros Mannino
Nel concludere,precisiamo che a malincuore abbiamo trattato l’ argomento. Il solo motivo che ci ha spinto a farlo è quello di voler sollecitare responsabilmente gli organi preposti quali il SIG- SINDACO –I SIGG. AMMINISTRATORI DI MAGGIORANZA e MINORANZA – SIG- RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA- SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO ad adottare , tutte quelle iniziative atte a rimuovere le forti lacune denunciate per la scuola.