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DISSESTO FINANZIARIO, QUALI SONO I CONFINI RISTABILITI DAL TAR?

La recente sentenza del TAR ha ribadito il consolidato perimetro di competenze tra il giudice amministrativo e quello contabile nel procedimento amministrativo di dissesto.

La normativa di riferimento della dichiarazione di dissesto infatti (ai sensi dell’articolo  244 del tuel) prevede due diversi requisiti  “quello per ragioni funzionali”, quando indipendentemente dallo stato economico, l’Ente non riesce a garantire  ai cittadini i “servizi essenziali” e “quello per ragioni economiche” quando il bilancio non riesce a sostenere la spesa  necessaria per garantire “i servizi essenziali”.  Di essi ne è sufficiente uno per  creare le condizione per dichiarare il dissesto finanziario.

Il TAR,  richiamando la  consolidata giurisprudenza, ha ripristinato i confini delle relative giuristizioni per gli atti riconducibili al profilo “funzionale”,  a carico del Consiglio Comunale, e quelli connessi con gli equlibri  di bilancio, a carico della Corte dei Conti,  attribuendo:

In merito all’impugnativa del provvedimento del Prefetto,  il TAR ha ritenuto  sufficiente richiamare l’art. 243-quater del D. Lgs. n. 267/2000 che, al comma 7,  per il caso in specie (mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale) prevede, al verificarsi delle richiamate circostanze l’applicazione diretta e senza margine di discrezionalità della procedura di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 149/2011, con l’assegnazione da parte del Prefetto al Consiglio dell’Ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

In merito alla delibera del Consiglio Comunale del 6-12-2019, con la quale è stato  dichiarato dal Comune il dissesto mediante l’approvazione di una deliberazione ex art. 244 TUEL, il Tar   ha precisato che essa è stata assunta  senza che  a monte vi fosse una deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti.  Pertanto  si tratta di un provvedimento amministrativo che, in quanto basato su motivazioni ed attività istruttorie proprie ed esclusive dello stesso Consiglio comunale, non può essere sottratto al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo.

Sottolinea, in ogni caso, che gli atti amministrativi in epigrafe possono essere, in questa sede, impugnati solo per vizi propri, non essendo possibile veicolare all’interno del processo amministrativo censure che, riguardando valutazioni della Sezione di Controllo, possono essere fatte valere solo nell’ambito della giurisdizione delle Sezioni Riunite.

Pertanto non ha tenuto conto neanche delle delibere della Sezione Autonomia della Corte dei Conti, di riferimento per le Sezioni regionali di Controllo, che disciplinano puntualmente la procedura di dissesto guidato (di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 149/2011) in quanto rientrano anch’esse nella stessa giurisdizione( N. 2 del 2012; N. 1 del 2013; N. 3 del 2013).

 

 

DISSESTO FINANZIARIO, QUALI SONO I CONFINI RISTABILITI DAL TAR?ultima modifica: 2020-12-11T16:43:52+01:00da
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