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Vivere Scanno, aspettando il rendiconto 2019 al 70esimo giorno di ritardo


7/9/2020-
1^ Giorno del Conto alla rovescia. E il Rendiconto 2019?

8/9/2020-2^ Giorno del  Conto alla rovescia. E il rendiconto 2019?

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Il 3^ Giorno del Conto alla Rovescia, aspettando al 70 esimo giorno dalla scadenza il rendiconto 2019.

Ieri abbiamo ripreso dal sito  Revisione Legale  le modalità per l’approvazione del rendiconto che richiede, tenuto conto del tipo di decisione da assumere, un tempo che va dai 20 ai 40 giorni.

Abbiamo inoltre ripreso un intervento dell’ex assessore alle finanze che ha  riscontrato che nonostante la delibera del Consiglio Comunale di Scanno con la quale e’ stata istituita l’addizionale comunale IRPEF e’ stata annullata dal TAR sono stati operati i prelievi dalle retribuzioni (stipendi, pensioni,..).

Abbiamo inoltre pubblicato un post nel quale un Comune in pieno dissesto (quindi una situazione peggiore della nostra) abbia approvato il rendiconto 2019 rispettando rigorosamente la scadenza del 30 giugno 2020.

Nel nostro paese -che invece al momento e’ tornato alla piena operatività- siamo al 70esimo giorno di ritardo ed ancora la Giunta non ha avviato l’iter di approvazione eppure la normativa di riferimento sarebbe la stessa.

Cosa succede se non viene rispettata la scadenza?

Il Prefetto diffida i Comuni (clicca per leggere l’articolo)  significando che, in mancanza, saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all’att. 141. comma 2. del D. Lgs 18 agosto 2000. n. 267 ed avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale il Rendiconto.

A ormai 70 giorni dalla scadenza in tanti si domandano per quali ragioni nessuno si preoccupa di  sollecitare un adempimento fondamentale per una sana e corretta gestione di un bene pubblico come il bilancio comunale!!

Se una ragione c’è perche’ non viene resa pubblica?

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Segue l’articolo 141 del Tuel

 

Dispositivo dell’art. 141 TUEL

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:

  1. a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  2. b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
  3. 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
  4. 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
  5. 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
  6. 4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  7. c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
  8. c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente(1).

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell’interno.

Note

(1) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l’art. 107, comma 10, alinea e lettera a)) che “In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:
a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni”.
Vivere Scanno, aspettando il rendiconto 2019 al 70esimo giorno di ritardoultima modifica: 2020-09-09T10:59:38+02:00da
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