SCANNO … RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI. NON APPLICABILE NORMATIVA DIPENDENTI!!!

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Nessun  obbligo normativo in capo all’amministrazione comunale esiste per il rimborso delle spese legali agli amministratori. E’  in ogni caso “negata” ogni possibilità di rimborso in caso di comportamenti che si pongono in  conflitto con i superiori interessi  pubblici.

Sembrano pertanto acclarati due principi solidi a tutela delle casse pubbliche di cui il nostro paese aveva ed ha assoluto bisogno:

1) il primo che il rimorso è legato alla piena discrezionalità  di scelta delle amministrazioni in assenza di una  norma che regolamenta tale fattispecie;

2) il rimborso è assolutamente “illegittimo” se elargito in situazioni e comportamenti non consoni agli interessi della collettività.

CI  DOMANDIAMO ALLORA PERCHE’ IN SITUAZIONE TRABALLANTE DELLE CASSE SONO STATI ELARGITI ESOSI RIMBORSI????

CHE URGENZA C’ERA VISTO CHE SIAMO DI FRONTE AD UNA SCELTA DISCREZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE????

Non si poteva proseguire nella linea severa del Commissario ?????

Nei prossimi giorni daremo ulteriori spunti, per intanto  COMINCIAMO A PROPORRE TALUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DI SUPPORTO!!!

 

…. la Sezione giurisdizionale lucana sottolinea che la disciplina del rimborso delle spese legali relativa alla categoria dei dipendenti degli enti locali non possa essere analogicamente applicata agli amministratori, categoria non simile alla precedente per il distinto ruolo rivesto e per l’altrettanta diversa posizione ordinamentale, “…sicché non di lacuna deve parlarsi ma di diversità di trattamento giuridico, giustificata appunto dalla diversità di posizioni e di ruoli…”.

…il Collegio richiama la sentenza della Corte Costituzionale 8 – 16 giugno 2000, n. 197 che, con riferimento ad una disposizione di una legge regionale che non prevedeva il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori, ha espressamente attribuito ad una scelta del legislatore la facoltà di stabilire per i dipendenti un trattamento diverso e di maggior favore rispetto a quello degli amministratori.

…… si tratta della sentenza con la quale la Consulta respinge le censure di illegittimità costituzionale sollevate rispetto all’art. 39 della legge della Regione Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 nella parte in cui, nel testo previgente ad una modifica legislativa successiva alla pronuncia in esame, non prevedeva che il diritto all’assistenza legale riconosciuto ai dipendenti regionali fosse esteso agli amministratori per fatti e atti connessi all’esercizio delle loro funzioni.

Il richiamo di tale sentenza rileva sotto un duplice profilo.

Da un lato, occorre considerare che la sopra richiamata disposizione regionale ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello recato dall’articolo 67 del d.P.R. n. 268/875, a sua volta riprodotto nell’art. 28 del CCNL del comparto Regioni-Enti locali del 14.9.2000.

Ciò stante, emerge agevolmente il rilievo delle argomentazioni del giudice delle leggi in ordine alla riconosciuta conformità ai precetti della Costituzione, basata sulla considerazione che la scelta del legislatore regionale di stabilire per i dipendenti un trattamento diverso non appariva nè discriminatoria nè irrazionale, attesa la diversità intrinseca delle posizioni giuridiche rivestite dagli amministratori rispetto a quelle dei dipendenti degli enti locali.

Più in particolare, in ordine a tale asserita diversità la Consulta mette in risalto un profilo rilevante che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente di appartenenza, investe la posizione del dipendente e non anche quella dell’amministratore, quale quella del rapporto di lavoro subordinato.

Al riguardo, delineati i tratti peculiari di tale rapporto – quali la messa a disposizione, da parte del dipendente, di tutte le proprie energie lavorative in favore del datore di lavoro e la contestuale assunzione di quest’ultimo, oltre che dell’obbligo della retribuzione, di tutti i rischi ed i corrispondenti oneri di protezione per tutto ciò che viene fatto dallo stesso lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa – la Consulta evidenzia che per gli amministratori non possa parlarsi di conferimento all’ente delle proprie energie lavorative e che, conseguentemente, “l’immedesimazione organica con lo stesso ente si basa su un rapporto che, seppure variamente configurato in dottrina, comunque non è di lavoro subordinato“.

Evidente, dunque, il profilo di interesse conseguente all’allinearsi, da parte della magistratura contabile lucana, alla succitata sentenza della Consulta, al quale – peraltro – se ne aggiunge un altro offerto proprio dalla modifica della disciplina recata dalla disposizione sottoposta al vaglio di legittimità, intervenuta successivamente alla richiamata sentenza per effetto dell’articolo 24 della legge Regione Sicilia n. 30 del 23 dicembre 2000, la quale ha esteso la previsione del citato art. 39 agli amministratori locali.

SCANNO … RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI. NON APPLICABILE NORMATIVA DIPENDENTI!!!ultima modifica: 2015-03-17T18:36:51+01:00da vivrescanno
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