Scanno … LA CORTE DEI CONTI BACCHETTA IL COMUNE DI SCANNO. MA I CONTROLLORI CONTROLLANO?

La Corte dei conti nel corso dei controlli  ha dovuto prendere atto  del contenuto particolarmente scarno della relazione approvata dal Consiglio comunale ai fini  di una piena valutazione dell’adeguatezza delle misure correttive. Il Magistrato istruttore pertanto doveva sollecitava con diverse note la documentazione necessaria che peraltro veniva trasmessa a più riprese.

Chi causa il suo mal

INCREDIBILE MA VERO LA CORTE NE HA AVUTE PER TUTTI. SI E’ RIUSCITI NELLA DIFFICILE IMPRESA DI PRENDERE BACCHETTATE ANCHE  NEL CORSO DEI CONTROLLI.

CHE VUOL DIRE CHE GLI ORDINARI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI SONO INESISTENTI!!!

CHI DOVEVA ACCORGERSI DELLE ANOMALIE CONTABILI????

 

 Sembra che non riusciamo ad inboccarne una. Forse sarà che  va fatta, con urgenza,  una revisione sulla macchina comunale, ovviamente organizzativa, non limitandosi ovviamente a mettendo un po’ di “olio”!!!!

Riprendiamo anche oggi alcuni stracci della delibera della Corte dei Conti che mettono in risalto delle anomalie nella vicenda “debiti fuori bilancio” sia nella modalità di  riconoscimento che nel pagamento “integrale e immediato dei debiti” sia nel modo di finanziarli operata “attraverso anticipazione di liquidità”  utilizzabile in termini di cassa e non come finanziamento di bilancio. Un concetto difficile ma che ci pare dica che l’anticipazione di cassa  non può essere utilizzata con un finanziamento bancario e che pertanto i “debiti fuori bilancio” dovevano preventivamente avere una copertura di bilancio con un aumento delle entrate. Un concetto per i comuni mortali complesso ma che però per gli addetti ai lavori dovrebbe essere ordinaria amministrazione. La domanda viene spontanea è stata una svista o è stata voluta???? ci domandiamo anocora:  se non eravamo sotto tutela della Corte dei Conti avremmo creato un altro debito fuori bilancio???

La risposta ovviamente  l’attendiamo fiduciosi. Intanto prendiamo atto che a fronte delle tardive informazioni la Corte dei Conti il Comune ha dovuto prendere ulteriori  critiche avendo rilevato che:

  • la situazione finanziaria dell’Ente risente della forte esposizione debitoria non riportata in bilancio secondo le corrette procedure contabili. Ciò è dovuto a gravi irregolarità reiterate nel tempo che hanno portato ad occultare la presenza di debiti, ritardandone l’iscrizione in bilancio…
  • la misura di riconoscimento di debiti fuori bilancio desta forti perplessità in relazione alle modalità contabili con le quali è stata attuata. Più precisamente, dall’esame della citata deliberazione n. 26 emerge che il finanziamento, in termini di competenza, dei debiti da riconoscere è avvenuto ricorrendo alla stessa anticipazione di liquidità concessa dalla CDDPP, ai sensi del D.L. n. 35/2013, prevedendo altresì il pagamento integrale e immediato dei debiti e l’iscrizione in bilancio degli stessi in tre quote annuali negli esercizi 2014, 2015 e 2016.
  • L’anticipazione di liquidità, tuttavia, ha l’esclusiva finalità di immettere risorse finanziarie nell’Ente utilizzabili per il pagamento, in termini di cassa, dei debiti già riconosciuti, senza creare ulteriori spazi di competenza per il finanziamento in bilancio di quelli ancora da riconoscere…  In questo senso si è espressa la giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 65/2013) la quale ha ribadito la necessaria neutralità dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, la quale non può in alcun modo incidere sui saldi di competenza. Per eliminare ogni impatto, la citata deliberazione n. 65/2013 condivide l’impostazione contabile prospettata dal MEF nella circolare 36140 del 7 maggio 2013 secondo la quale “l’anticipazione di liquidità non comporta ampliamento della copertura finanziaria in termini di competenza [e va] contabilizzata, in entrata, tra le accensioni di prestiti (codice SIOPE 5311 “Mutui e prestiti da enti del settore pubblico”) e, in spesa, tra i rimborsi di prestiti (codice SIOPE 3311 “Rimborso di mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”), con una conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al Titolo III, da utilizzare per il rimborso progressivo della quota capitale del finanziamento.
  • Il medesimo principio di neutralità, in termini di saldi di competenza, è stato affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 14/2013) in merito all’analoga operazione dell’anticipazione ottenuta sul fondo di rotazione; in questo caso, tuttavia, la Sezione delle Autonomie aveva stabilito una diversa modalità di registrazione, richiedendo agli enti l’iscrizione nei fondi vincolati dell’esercizio in cui è accertata e riscossa l’anticipazione, di una somma pari al totale assegnato, come «Fondo destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente». Dall’anno successivo, con l’inizio del rimborso, il fondo verrebbe progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme restituite da impegnare di anno in anno nel bilancio in cui vanno in scadenza.
  • Le conseguenze di questa irregolarità contabile sono molteplici:
  1. costringe l’Ente a dover reperire annualmente le disponibilità finanziarie, in termini di competenza, per la restituzione delle rate previste nei piani di ammortamento, non disponendo del residuo passivo pluriennale che si sarebbe generato in presenza di una corretta contabilizzazione;
  2. comporta una violazione del principio della chiarezza, in quanto determina l’alterazione della corretta classificazione in bilancio delle spese relative ai debiti estinti; queste ultime infatti sono registrate come rimborsi dell’anticipazione di liquidità in luogo della voce contabile corrispondente alla natura della singola spesa;
  3. determina una modifica dei saldi rilevanti ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Infatti, la registrazione di spese al Titolo III (fuori dal patto di stabilità) in luogo della corretta voce contabile al Titolo I o II, a seconda della natura corrente o in conto capitale, comporta l’automatica esclusione dell’ingente importo di € 1.337.601,60 dal calcolo del saldo finanziario tra entrate e spese finali rilevante per la verifica dell’obiettivo imposto dal Patto. Tale alterazione espone, quindi, l’Ente al rischio di un artificioso rispetto del Patto di stabilità con le conseguenze previste dall’art. 31, comma 31, della legge n. 183/2011, secondo cui “qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”;
  4. gli stanziamenti previsti nei bilanci 2014 (€ 330.000,00), 2015 (€ 330.000,00) e 2016 (€ 313.014,35) – come da deliberazione di C.C. n. 26 del 02/06/2014 di riconoscimento di debiti fuori bilancio – non venendo utilizzati per gli impegni contabili transitati nel Titolo III della spesa, rischiano di aumentare la capacità di spesa dell’Ente, aggravandone ulteriormente la situazione finanziaria. Tale rischio sembra già concretizzarsi con riferimento al riconoscimento del debito di € 68.654,07 (50 per cento di €. 137.308,14) oltre interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno, derivante dalla sentenza del TAR dell’Aquila n. 510/2014, che, secondo quanto riferito dal Responsabile dell’Area finanziaria, verrebbe finanziato “con lo stanziamento previsto per euro 330.000,00 al capitolo 2485 che risulta attualmente inutilizzato in quanto per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale lo scorso 2 giugno, si è utilizzata interamente l’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013”.

 

 

Scanno … LA CORTE DEI CONTI BACCHETTA IL COMUNE DI SCANNO. MA I CONTROLLORI CONTROLLANO?ultima modifica: 2015-01-29T18:35:21+01:00da vivrescanno
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