Scanno… che differenza c’è tra assessori e dirigenti?

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Si forse è sempre utile parlare della normativa per aiutare a districarsi sui meambri della pubblica amministrazione. E perché no, è anche utile per rinfrescare la memoria anche a chi ci naviga dentro.

Gli assessori sono componenti della giunta comunale “cioè dell’organo di governo” (cfr. art. 36 e 47 della legge 267 allegati a stralcio) che opera attraverso le deliberazioni colleggiali (cfr. art. 48); per favorire la partecipazione di tutti i componenti nei piccoli comuni  le riunioni di giunta è stato raccomandato di tenerle al di fuori degli impegni di lavoro degli assessori.

Insomma il legislatore si e’ fatto carico, certo non a caso, di raccomandare che gli orari delle riunioni devono essere tali da garantire la partecipazione degli assessori tutti. Risulta pertanto evidente che vi e’ sistematica “impossibilità” a partecipare alle riunioni di giunta  da parte di qualche componente ci troviamo di fronte alla “incompatibilità” a ricoprire il ruolo e non ad occasionali assenze tollerabili nell’arco di una legislatura!

Di fronte a tale situazione crediamo che, per il bene del paese, sarebbe normale che gli interessati ne traggano le logiche conclusioni!!!!

Non comprendiamo infatti come una cosa così pacifica abbia bisogno di informazione e/o formazione. Come si può pensare  di assumere un ruolo di governo senza  esercitarne la funzione essenziale “concorrere  alle decisioni colleggiali”.

Nei prossimi giorni vedremo il ruolo dei dirigenti che ricordiamo è complementare all’organo di governo occupandosi esclusivamente della “messa in pratica le decisioni della giunta” spettando ai componenti della giunta di verificare la coerenza degli atti con le decisioni della giunta.

Articolo 36  Organi di governo

1.  Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

2.  Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

Articolo 47  Composizione delle giunte

1.  La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

2.  Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3.  Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4.  Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5.  Fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a)  non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b)  non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Articolo 48  Competenze delle giunte

1.  La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.

2.  La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3.  E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Scanno… che differenza c’è tra assessori e dirigenti?ultima modifica: 2014-08-28T19:16:47+02:00da vivrescanno
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