Parità nella vita politica… Necessita’ di rappresentanza di ambedue i sessi??

LA RICERCA che abbiamo fatto sui siti INTERNET ha confermato che “anche per i comuni fino a 15000 abitanti”  e’ obbligatoria la RAPPRESENTANZA in lista di ambedue I SESSI !!!!

Pertanto non sembrano esserci dubbi circa il fatto che chi inserisce tutti uomini  in lista viola “le prescrizioni” di legge oltre che quelle della opportunità che nel “terzo millennio” dovrebbe costituire comunque “un obbligo democratico”.

Qual’è allora il problema per gli organi amministrativi? La loro difficolta’ applicativa è nel fatto che nella legge non vi è una norma operativa che indichi una ‘specifica sanzione’.

Ciò rimanda la valutazione definitiva sulla legittimita’ della lista, ove ovviamente invocata dagli interessati, alla giustizia amministrativa, l’unica sede infatti deputata all’interpretazione della legge e decidere la sanzione.

Nel caso specifico peraltro, senza voler entrare nel merito della questione, riteniamo sia pacifico che la violazione regolamentare produrrà un vantaggio indiscusso alla lista e quindi un danno certo per gli altri concorrenti.

 

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Per completezza di informazione riportiamo una sintesi delle previsioni di legge in ordina alla ‘Parità nella vita politica’

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali.

Viene in primo luogo modificata la normativa per l’elezione dei consigli comunali.

Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale della Campania, prevede una duplice misura:

  • la cd. quota di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; peraltro, solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il mancato rispetto della quota può determinare la decadenza della lista;
  • l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Per tutti i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è comunque previsto che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

Parità nella vita politica… Necessita’ di rappresentanza di ambedue i sessi??ultima modifica: 2013-05-02T00:07:00+02:00da vivrescanno
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