Corte di Cassazione. Il rimborso delle spese legali a carico del Comune non spetta a sindaco, assessori e consiglieri.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 marzo 2015, n. 5264.

Il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, non compete all’assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo) e l’ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti (art.67 del d.P.R. n. 268/1987), né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.

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TESTO INTEGRALE – Corte di Cassazione

Corte di Cassazione. Il rimborso delle spese legali a carico del Comune non spetta a sindaco, assessori e consiglieri.ultima modifica: 2016-12-03T11:21:08+01:00da vivrescanno
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