La procedura di affidamento dei contratti pubblici è disciplinata all’Art. 57 del codice degli appalti (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
La lettura della norma consente , ovviamente dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre, di negoziare in via diretta nelle ipotesi che seguono:
Caso 1: qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.
Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
Caso 2: qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
Caso 3: nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
Dalle suddette ipotesi risulta in maniera evidente che la normativa è molto stringente e consente nella sostanza la negoziazione diretta solo in caso di estrema necessità non impuitabile alla stazione appaltante.