L’Imposta di soggiorno a Scanno: quale tariffa applicare dal 4 agosto 2018? Inefficace la recente deliberazione di Giunta Comunale?

CE27C3D5-2D0B-4842-AD1C-5B0615F26493L’Imposta di soggiorno a Scanno:
quale tariffa applicare dal 4 agosto 2018?
Inefficace la recente deliberazione
di Giunta Comunale?

di Roberto Nannarone

Scanno, invitiamo tutti a leggere attentamente l’articolo dell’ex consigliere Nannarone con il quale spiega la confusione creatasi a seguito delle recenti decisioni dell’amministrazione.

Noi con semplicita’ vogliamo solo dire che dappertutto quando vengono deliberate nuove tariffe  appare chiaro cosa fare qui invece sembra che non sia cosi anzi si aprono dubbi  che crediamo non facciamo  bene al paese.

L’aumento delle tariffe della tassa di soggiorno  risulterebbe illegittimo in quanto l’attuale Maggioranza Consiliare, entro il termine perentorio del 31 luglio 2018, non ha provveduto “con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, …”. Di conseguenza le nuove tariffe non possono andare in vigore.

Ci domandiamo se il bilancio e’ in pareggio a cosa serve aumentare le tasse’?

Staremo a vedere cosa succedera’. Auspichiamo comunque che il responsabile finanziario chiarisca la situazione ed in particolare faccia luce sullo scopo che ha prodotto l’aumento delle tariffe di soggiorno.

E’  stato valutato il coinvolgimento degli operatori alla promozione turistica?

 

Dal Gazzettino.

SCANNO – L’attuale Giunta Comunale, con deliberazione di Giunta n. 85 del 31 luglio 2018, ha approvato le “nuove” tariffe dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018, incaricando il Vicesindaco dott. Giuseppe Marone, attuale Responsabile dell’Area Finanziaria e Responsabile unico del tributo “Tassa di Soggiorno”, per curare tutti gli adempimenti necessari a predisporre la modulistica indicata nel Regolamento ed una breve guida pratica per i titolari delle strutture ricettive al fine della corretta applicazione del nuovo tributo.
La Giunta ha fissato la “nuova” tariffa di euro 2,50 per ogni giorno di pernottamento presso gli alberghi e le strutture ricettive a 4 e 5 stelle, mentre per gli altri alberghi a 3 stelle e le strutture similari, pensioni e Bed & Breakfast, campeggi, case per ferie, case ed appartamenti per vacanze e strutture similari, ha fissato l’imposta di soggiorno in euro 1,50 per ogni giorno di pernottamento a persona.
A Scanno, tenendo conto della tipologia delle strutture ricettive presenti sul territorio, dal 4 agosto 2018 dovrebbe essere applicata la tariffa di un euro e cinquanta centesimi, con una riduzione di euro 0,50 a pernottamento nel corso dei mesi di aprile, ottobre e novembre, già prevista dal Regolamento.
La Giunta Comunale, nel suo atto, ha richiamato le modalità previste dal “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno”, approvato dalla precedente Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio n. 6 del 22 marzo 2018.
Il Consiglio Comunale con tale deliberazione, entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018, (anche il Consiglio ha approvato il bilancio il 24 aprile 2018), aveva fissato anche le tariffe per l’imposta di soggiorno per il 2018, più basse di quelle deliberate nei giorni scorsi dall’attuale Giunta Comunale.
Sarà forse sfuggito all’estensore della deliberazione di Giunta che nel Regolamento allegato alla deliberazione consiliare del 22 marzo scorso, all’articolo 5 “Misura dell’imposta”, comma 5, sono state fissate le misure dell’imposta per l’anno 2018, pari ad euro 2,00 per le strutture di 4 e 5 stelle e ad euro 1,00 per tutte le altre strutture, alberghi e pensioni, B&B ed agriturismi, case per vacanze ed appartamenti affittati direttamente dai proprietari in forma non imprenditoriale, ecc.
L’art. 4 del citato D. Lgs 23 del 2011 prevede, come noto, che i Comuni con deliberazione del consiglio, possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”.
L’imposta di soggiorno ha le caratteristiche di un tributo di scopo ancorato ad un particolare tipo di consumo turistico, i pernottamenti in strutture ricettive site nel territorio comunale. Il gettito è infatti obbligatoriamente da destinare al finanziamento di un’ampia serie di “interventi” connessi al turismo: “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive”, “di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali” (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 4, comma 1). Lo stesso procedimento di deliberazione viene condizionato dalla legge alla consultazione delle “associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive”. Nella stessa deliberazione consiliare era stata richiamata la norma che imponeva la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione (per il corrente anno, il 31 marzo 2018). Ciò significa che i termini ordinari di approvazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno sono da riferirsi sempre al termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (salva la deroga nell’ipotesi di aumenti ammissibili in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL).
L’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, prevede che: “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. .. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” Con la Risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito che l’art. 193 del D. Lgs. 267 del 2000 ha introdotto la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali in concomitanza con la manovra che l’ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio.
Abbiamo avuto modo di constatare che l’attuale Maggioranza Consiliare, entro il termine perentorio del 31 luglio 2018, non ha provveduto “con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, …”, ivi compresa la misura impopolare dell’aumento delle aliquote e delle tariffe.
Ritengo, quindi, che la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 31 luglio 2018, con la quale sono state aumentate le tariffe dell’imposta di soggiorno, da euro 2,00 ad euro 2,50 e da euro 1,00 ad euro 1,50, non possa trovare alcuna applicazione e per il corrente anno 2018 vadano applicate le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale il 22 marzo scorso.

L’Imposta di soggiorno a Scanno: quale tariffa applicare dal 4 agosto 2018? Inefficace la recente deliberazione di Giunta Comunale?ultima modifica: 2018-08-03T12:33:19+02:00da vivrescanno
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